Novità sui soggetti certificatori e APE
Pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2014 la L. 9/2014 di conversione del D.L. 145/2013 recante disposizioni per l'avvio del Piano «Destinazione Italia», tra le quali anche misure in tema di certificazione energetica e rinnovabili; di seguito le novità e modifiche :
- APE: nuova modifica all'art. 6 del D. Lgs.192/2005 sull'obbligo di allegazione dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) ai contratti di compravendita e locazione di immobili. In particolare, in caso di omessa dichiarazione - nel contratto - della prestazione energetica dell'edificio o unità immobiliare, oppure di mancata allegazione dell'APE al contratto, le parti sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 18.000 (da € 1.000 a € 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari, e ridotta alla metà se la durata della locazione non eccede i 3 anni). La sanzione va a eliminare la nullità del contratto che era stata introdotta dalla L90. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. Inoltre sono escluse dall’obbligo di allegare l’ APE le locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno.
- Modifiche al DPR 75/2013 in particolare ai requisiti e ai titoli di studio dei soggetti certificatori che estende a più titoli di studio la possibilità di certificare senza ulteriore corso di formazione. Di seguito si riporta l'elenco dei nuovi titoli abilitati:
1) Ingegneria aerospaziale (LM20);
2) Ingegneria biomedica (LM21);
3) Ingegneria dell'automazione (LM25);
4) Ingegneria delle telecomunicazioni (LM27);
5) Ingegneria elettronica (LM29);
6) Ingegneria informatica (LM32);
7) Ingegneria navale (LM34);
8) Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (LM48);
9) Scienze e tecnologie della chimica industriale (LM71).
|