Novità sul controllo degli impianti
Il decreto del Presidente della Repubblica 74/2013 ha modificato il calendario con il quale effettuare i controlli sugli impianti termici per il riscaldamento. Sono cambiati anche i periodi e i tempi di funzionamento per gli impianti termici durante l’inverno, che variano in base alla zona climatica di appartenenza:

Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
Zona F: nessuna limitazione.

Per gli impianti termici con generatore di calore a fiamma di potenza fra i 10 e i 100 kW alimentati con combustibili solidi o liquidi, la periodicità dei controlli è fissata ogni 2 anni. I medesimi impianti, ma con una potenza uguale o superiore ai 100 kW dovranno invece essere controllati ogni anno. Se l’alimentazione è a gas, GPL o metano, la cadenza dei controllo sarà ogni 4 anni se la potenza è compresa tra 10 e 100 kW, ogni 2 anni se uguale o superiore ai 100 kW. Diversa ancora è la situazione per gli impianti basati sulle pompe di calore. Se l’impianto è basato sulla compressione del vapore ad azionamento elettrico e ad assorbimento a fiamma diretta, i controlli andranno effettuati ogni 4 anni se la potenza è compresa tra i 12 e i 100 kW, ogni 2 anni per impianti con potenza uguale o superiore ai 100 kW. Per pompe di calore azionate da motori endotermici e di potenza superiore o uguale ai 12 kW, la cadenza dei controlli dovrà avere una periodicità di 4 anni, mentre se le macchine sono ad assorbimento e alimentate con energia termica (potenza uguale o superiore ai 12 kW) la periodicità dei controlli sarà, invece di 2 anni. Gli impianti termici a cogenerazione devono essere controllati ogni 4 anni se si tratta di microgenerazione con potenza maggiore ai 50 kW, ogni 2 anni se si tratta di unità di cogenerazione con potenza uguale o superiore ai 50 kW. Infine, tutti gli impianti di potenza superiore ai 10 kW e alimentati con sistemi di teleriscaldamento dovranno essere controllati ogni 4 anni.
news


Prev. incendi: Nuove regole tecniche asili nido | Su Gazzetta Ufficiale n.174 del 29-7-2014 è stato pubblicato il D.M. 16 luglio 2014 del Mi...continua

Efficienza energetica edifici scolastici | La macchina per migliorare l'efficienza energetica degli edifici scolastici sembra essersi...continua

APE: Obbligo di allegazione, nullità e sanzioni | La disciplina relativa alla Certificazione Energetica degli Edifici contenuta nel D.Lgs. 1...continua

Novità sui soggetti certificatori e APE | Pubblicata su Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21/02/2014 la L. 9/2014 di conversione del D.L....continua

Impianti incentivati e i sitemi di accumulo | Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute al GSE in merito alla possibilità ...continua

Autorizzazioni paesaggistiche: gli enti delegati | Com’è noto, con il D. Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, sono state apportate modifiche ed integraz...continua

Adottato il PPTR della Regione Puglia | Con delibera n. 1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013, la Giun...continua

Pannelli solari, disputa commerciale UE-Cina | Dopo sei settimane di trattative, Bruxelles e Pechino hanno trovato un compromesso sui pan...continua

Chiarimenti D.L. n. 63/2013 | Il 6 giugno 2013 è entrato in vigore il decreto legge 4 giugno 2013, n.63 recante il recep...continua



google+ twitter facebook
TENAM_2.0 - 93892 visite dal 2014
11 utenti/e attualmente connessi/o


partner MASTER UNIVERSITARIO
TENAM srl - via Fiorello La Guardia 6, 71122 Foggia Italy - Tel. e Fax: +390881204549 - email: info@tenam.it - P.IVA: 03811710718
TENAM_2.0 Copyright © TENAM srl, 2014 | Tutti i diritti riservati | design & sviluppo FF